Con sentenza n. 3854 del 14 febbraio 2017 la Corte Suprema ha statuito che la giusta causa di recesso per l’agente di commercio non debba essere valutata alla luce “della percezione soggettiva e della sensibilità del richiedente”. Ma occorre al contrario che le motivazioni poste alla base del recesso rappresentino un oggettivo impedimento alla prosecuzione, anche solo provvisoria, del rapporto di lavoro.