E’ noto che il costante orientamento della Suprema Corte di Cassazione, confermato anche da recentissino arresto di merito (Sentenza n. 34 del 16.03.2017 del Tribunale di Genova Sezione Fallimentare), fa discendere dal patteggiamento penale l’inversione della prova in sede civile.
Nella specie, la sentenza penale di applicazione della pena ex art 444 c.p.p., pur non potendosi configurare come sentenza di condanna, presupponendo pur sempre una ammissione di colpevolezza, costituisce un importante elemento di prova per il Giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l’imputato avrebbe ammesso ina sua insussistente responsabilità, e il Giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione.
In via definitiva, può pertanto ritenersi che la sentenza d applicazione di pena patteggiata, fermo restando le riserve succitate, esonera la controparte dall’onere della prova.