I rilascio dell’immobile da parte del conduttore a seguito di disdetta ai sensi dell’art. 28 della L. n. 392/1978 non comporta il venir meno del diritto all’indennità, ancorché la disdetta intimata dal locatore debba considerarsi inefficace. Ciò poiché in tale ipotesi il rilascio non può essere ricondotto al mutuo consenso del locatore e del conduttore in ordine alla cessazione della locazione. La disdetta, infatti, benché inefficace, vale come estrinsecazione di una unilaterale iniziativa dello stesso locatore, cui soltanto è imputabile la conclusione del rapporto, salvo il caso in cui l’acquiescenza del conduttore nasconda in realtà il suo sostanziale disinteresse a permanere nell’immobile. Così si sono recentemente espressi i Giudici Supremi riconoscendo in capo al conduttore di una unità immobiliare adibita ad uso commerciale il diritto all’indennità anche se il rilascio era avvenuto per non avere accettato la proposta del locatore che, in vista della scadenza del contratto, aveva comunicato l’intenzione di rinnovare il contratto solo a condizione del raddoppio del canone e della cauzione.