La Corte di Cassazione , Sez. III Civile, con ordinanza del 31 maggio 2017, n.13707 ha statuito che l’offerta del prezzo prevista dal secondo comma dell’art. 2932 cod. civ. non è necessaria, ove il pagamento non sia esigibile al momento della domanda, quale che risulti il prezzo ancora dovuto all’esito dell’accertamento dell’importo complessivo da corrispondere, contestualmente richiesto dall’attore, promissario acquirente, che contesti la pretesa di maggior prezzo avanzata dal convenuto, promittente alienante.
Al contempo, la Suprema Corte ha dichiarato che l’offerta ex art. 2932 cod. civ. della prestazione corrispettiva da parte del contraente che abbia proposto la domanda di esecuzione in forma specifica di un contratto preliminare avente per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, costituendo una condizione dell’azione (che è necessario ma anche sufficiente che sussista al momento della decisione), può essere validamente fatta in tutto il corso del giudizio.